Lo Statuto

Lo Statuto della Pubblica Assistenza Luni

Il 18 marzo 2021 l'Assemblea Straordinaria dei Soci, presieduta dal Presidente della P.A. Mauro Bologna, alla presenza del Notaio Dott. Gennaro Chianca, ha approvato le modifiche allo Statuto vigente per soddisfare i requisiti del Regostro Unico del Terzo Settore.

  • TITOLO I - PROFILI GENERALI

  • Articolo 1 - Denominazione, sede e emblema

    1.  E' costituito ai sensi del Dlgs 117/17 e s.m.i. del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "Pubblica Assistenza Luni", che assume la forma giuridica di associazione.

    2.  A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i.l'Ente, di seguito detto anche associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato"! nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

    3.  L'Associazione ha sede legale nel Comune di Luni.  Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

    4.  Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed applicazione delle previsioni di cui all'art. 22, l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

    5.  L'emblema dell'Associazione è:

  • Articolo 2 - Principi associativi fondamentali finalità

    1.  L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

    2.  L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del Dlgs. 117/17 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

    3.  L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solodarietà sociale.

    4.  Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

  • Articolo 3 - Scopi associativi

    1.  L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamentocivile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

    2.  L'Associazione assume, in particolare, il compito di.

         a)  Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

         b)  Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

         c)  Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

         d)  Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

         e)  Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

        f)  Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

        g)  Collaborare con Enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato ed Enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

  • Articolo 4 - Attività

    1.  Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'Associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, ina o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs 117/17 e s.m.i.:

       a)  Servizio di trasporto sanitario;

       b)  Servizi di soccorso sanitario territoriale extra-ospedaliero a mezzo ambulanze e/o altri veicoli speciali nel rispetto delle vigenti normative;

       c)  Interventi e prestazioni sanitarie;

       d)  Servizi di trasporto socio-sanitario;

       e)  Servizi di guardia medica e ambulatoriali;

       f)  Iniziative di formazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

       g)  Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche di temporanee difficoltà;

    2.  L'Associazione può esercitare ogni altra attività di unteresse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. 117/17 purché riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli art. 2 e 3 del presente statuto.

    3.  Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nel limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

    4.  L'Associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 Dlgs. 117/17 e s.m.i..

    5.  L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 Dlgs. 117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse sianio secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

  • Articolo 5 - Volontariato e lavoro retribuito

    1.  L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.

    2.  L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere eretribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

    3.  L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.  In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può superare il 50% del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa vigente per le organizzazioni di volontariato.

  • TITOLO II - SOCI
  • Articolo 6 - Requisiti

    1.  L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche.  Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo formuli richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro Unici Nazionale del Terzo Settore.

    2.  Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

    3.   Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio Direttivo. Quest'ultimo esamina entro 60 giorni tale istanza e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato da parte del Consiglio Direttivo. Il ricorso avverso il rigetto della domanda di ammissione può essere presentato entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dello stesso provvedimento, all'Assemblea dei Soci che deciderà con verdetto inappellabile entro 15 giorni.

    4.  I minori possono essere ammessi quali soci dell'Associazione previa autorizzazione scritta da parte di un genitore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

    5.  I soci iscritti nell'Associazione da almeno 90 giorni ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi associativi.

  • Articolo 7 - Ordini dei Soci

    1.  La Pubblica Assistenza Luni ha i seguenti ordini dei Soci:

        a)  Soci volontari

        b)  Soci ordinari

        c) Soci benemeriti

  • Articolo 8 - Soci volontari

    1.  Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

    2.  Essi formano il Corpo dei Militi Volontari e si costituiscono in Assemblea secondo le finalità e le modalità previste dall'art. 35 dello statuto medesimo.

  • Articolo 9 - Soci ordinari

    1.  Sono soci ordinari coloro che, condividendo gli scopi associativi di cui all'art. 3 del medesimo statuto, aderiscono all'Associazione e che sottoscrivano la quota associativa.

  • Articolo 10 - Soci benemeriti

    1.  Sono soci benemeriti coloro che si sonom,particolarmente distinti nella promozione e nello sviluppo dell'associazione, nonché coloro i quali hanno contribuito in misura notevole, materialmente o moralmente, al consolidamento della Pubblica Assistenza Luni.

    2.  Il Consiglio Direttivo ammette, tramite propria deliberazione, all'ordine dei Soci benemeriti coloro i quali si trovano nella situazione di cui all'art. 10 comma 1 del medesimo statuto.

  • Articolo 11 - Riconoscimento dei Soci

    1.  Il Consiglio Direttivo può assegnare, tramite propria deliberazione, ai soci meritevoli i seguenti riconoscimenti:

        a)  Medaglia d'oro;

        b)  Croce al merito;

        c)  Diploma di benemerenza.

    2.  La medaglia d'oro è assegnata a quei soci che siano risultati impegnati per 25 anni nei servizi volontari o negli organi associativi.  Ugual vale per la croce al merito, la quale presuppone un ugual impegno per 15 anni.  Il diploma di benemerenza viene rilasciato al socio che abbia dimostrato un particolare impegno nel corso di un evento o di una particolare attività.

    3.  Il conferimento di tali titoli può avere luogo, eventualmente, ogni anno.

  • Articolo 12 - Diritti

    1.  I Soci, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 5 del presente statuto, hanno diritto di:

        a)  Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

        b)  Eleggere i componenti degli organi associativi;

        c)  Essere eletti quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente statuto, del regolamento e della normativa vigente.

        d)  Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

        e)  Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

        f)  Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;

       g)  Essere informati sull'attività associativa;

       h)  Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;

       i)  Recedere dall'appartenenza all'Associazione.

  • Articolo 13 - Doveri

    1.  I Soci, di qualsiasi ordine, sono tenuti a:

        a)  Rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

        b)  Versare la quota associativa;

        c)  Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

        d)  Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

  • Articolo 14 - Incompatibilità

    1.  Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

    2.  Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CTS.

  • Articolo 15 - Perdita della qualità di socio

    1.  La qualità di socio si perde:

        a)  per morosità, quando il socio non provvede al rinnovo e/o al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;

        b)  Per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 14 del presente statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec;

        c)  per espulsione, quando il socio avendo violato gravemente una o più disposizioni del presente statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec;

        d)  per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

    2.  Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alla lettera bdel comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.  E' facoltà del socio rispondere ai provvedimenti sopracitati entro 1 mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pec.

  • TITOLO III - ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE
  • Articolo 16 - Esercizio finanziario ed entrate

    1.  L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

    2.  Le entrate dell'Associazione sono costituite:

        a)  Dalle quote associative versate dai soci;

        b)  Da contributi di privati;

        c)  Da rimborsi derivanti da convenzioni;

        d)  Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;

        e)  Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati al sostegno di specifiche attività o progetti;

        f)   Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

        g)  Da rendite patrimoniali e finanziarie;

        h)  Da attività di raccolta fondi;

         i)  da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs 117/17 e s.m.i. e della

              normativa vigente.

  • Articolo 17 - Scritture contabili e bilancio

    1.  L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

    2.  Il bilancio è redatto da uno studio commercialista e approvato dal Consiglio Direttivo, di norma entro il mese di maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio terminato il 31 dicembre dell'anno precedente.

    3.  Il bilancio deve essere sottoposto ad approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

    4.  Il bilancio e le relazioni devono essere depositate nella sede dell'Associazione nei 10 giorni precedenti l'adunanza dell'Assemblea generale dei Soci.

    5.  Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi esclusivamente effettuata nell'esercizio.  Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4 comma 5, del presente statuto.

    6.  Il bilancio viene depositato presso il registro Unico Nazionale del terzo Settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

  • Articolo 18 - Patrimonio

    1.  Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 16 del presente statuto è utilizato esclusivamente per lo svolgimento delle attività ststutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    2.  L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso i di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

  • TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI
  • Articolo 19 - Organi

    1.  Sono organi dell'Associazione:

         a)  L'assemblea generale dei Soci;

         b)  Il presidente

         c)  Il Consiglio Direttivo

         d)  L'Organo di Controllo

         e)  Il Revisore Legale dei Conti

    2.  Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

    3.  Ai componenti degli organi sociali vengono attribuiti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

  • Articolo 20 - L'Assemblea Generale Dei Soci

    1.  L'Assemblea generale dei Soci è ordinaria e straordinaria.

    2.  L'Assemblea Generale Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, non oltre il mese di giugno per l'approvazione del bilancio.

    3.  L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata quando il presidente ed il Consiglio Direttivo lo reputino necessario e/o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di 3 mesi.

    4.  L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno 10 giorni prima della data fissata.  L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno stabilito per tale Assemblea ed è pubblicato mediante affissione all'albo nei locali della sede sociale.

    5.  L'Assemblea Generale dei Soci è valida in prima convocazione quando vi intervenga la maggioranza degli aventi diritto.  E' considerata valida in seconda convocazione trascorse 24 ore dalla prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero di soci presenti.  L'Assemblea Generale straordinaria è valida in prima convocazione, per deliberare sulle modifiche dello statuto, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.  E' altresì valida in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

    6.  L'Assemblea Generale delibera a maggioranza dei presenti ed i voti sono palesi, salvo quelli riguardanti persone.

    7.  A termine dell'Assemblea Generale deve essere redatto apposito verbale ad opera della persona designata dall'Assemblea, da trascrivere in apposito libro verbali da conservare nella sede dell'Associazione.

    8.  L'Assemblea Generale straordinaria dei Soci quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

  • Articolo 21 - Adempimenti e partecipazione

    1.  L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente.  In caso di inadempimento da parte di entrambi verrà presieduta dal Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

    2.  Delle riunioni dell'Assemblea, il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente dell'Assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

    3.  Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

    4.  Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta ed inoltrata al Consiglio Direttivo.  L'associato potrà rappresentare fino ad un massimo di 3 soci.

    5.  Le riunioni dell'Assemblea sono di regole pubbliche. Il presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.  Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.  E' facoltà del presidente dell'Assemblea di consentire ai non soci di prendere la parola.

  • Articolo 22 - Competenze

    1.  L'Assemblea ordinaria:

         a)  Approva il bilancio dell'Associazione;

         b)  Approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;

         c)  delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni dell'Associazione;

         d)  Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

    2.  L'assemblea straordinaria delibera:

         a)  Sulle modifiche dello statuto sociale;

         b)  Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

         c)  Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo.

  • Articolo 23 - Consiglio Direttivo

    1.  Il Consiglio Direttivo è composto d a 7 componenti.  Tutti i componenti devono essere soci dell'Associazione.  Le cariche previste sono:

         a)  Presidente;

         b)  Vice Presidente;

         c)  Economo;

         d)  Segretario;

         e)  Responsabile volontari;

         f)   Responsabile sanitario;

         g)  Responsabile automezzi.

    2.  Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i propri membri sono rieleggibili.  L'assunzione della carica di Consigliere è vincolata dai requisiti previsti ai sensi dell'art. 2382 del codice civile.  I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

    3.  Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

    4.  Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di emergenza per i quali il preavviso può essere ridotto.

    5.  Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

    6.  Qualora il Consiglio Direttivo debba procedere seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci alla prima riunione.

    7.  Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

    8.  Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più 1 dei suoi componenti.

    9.  I voti sono palesi, salvo che i due terzi dei Consiglieri richiedano il voto segreto.  Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.  In caso  di parità di voti palesi, prevale l'opinione espressa da chi presiede mentre a parità di voti segreti, la proposta viene considerata respinta.

  • Articolo 24 - Competenze

    1.  Il Consiglio Direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art. 26 del Dlgs 117/17 e s.m.i. ed in particolare:

        a)  Predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 22;

        b)  Dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;

        c)  Delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente statuto;

        d)  Delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;

        e)  delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del presente statuto;

        f)  Assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nel limite del presente statuto e di legge;

        g)  Adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

  • Articolo 25 - Presidente

    1.  Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dall'Associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

    2.  Il presidente può delegare in parte o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

    3.  Il Presidente, per garantire la più corretta gestione dell'Associazione, può avvalersi di collaborazioni tecniche esterne.

  • Articolo 26 - Vice Presidente

    1.  Il Vice Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e ha funzione di coadiuvare o sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri conferiti al Presidente.

    2.  La firma del Vice Presidente vale come attestazione dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

  • Articolo 27 - Economo

    1.  L'Economo è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e ha la funzione di sovrintendere, in collaborazione col Vice Presidente, agli affari finanziari, economici, contabili ed alle altre operazioni di cassa dell'Associazione e ne controlla il bilancio; cura l'esazione delle quote sociale e tiene i rapporti con gli istituti di credito.

  • Articolo 28 - Segretario

    1.  Il Segretario è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e ha la funzione di sovrintendere alla compilazione ed alla tenuta degli elenchi dei soci; redige i verbali della riunione e delle deliberazioni degli organi associativi, sottoscrivendoli con il Presidente; custodisce l'archivio, gli atti, i documenti ed i verbali dell'Associazione; gestisce sotto il profilo tecnico-normativo il personale dipendente ed il personale del Servizio Civile Nazionale.

  • Articolo 29 - Responsabile dei volontari

    1.  Il Responsabile dei volontari è eletto tra i membri del consiglio Direttivo e ha la funzione di coordinare il Corpo dei Militi Volontari, organizza e coordina tutti i servizi dell'Associazione.  Coordina l'attività dei soci attivi e del personale addetto ai servizi dell'Associazione.  promuove la partecipazione dei soci volontari alle attività dell'Associazione.  Controlla, sollecita e migliora l'efficienza dei soci attivi; propone al Consiglio Direttivo provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci volontari.

    2.  Egli può nominare, con il consenso del Consiglio Direttivo, dei collaboratori delegati nel numero e nelle modalità che ritiene più opportune.

  • Articolo 30 - Responsabile sanitario

    1.  Il Responsabile Sanitario è eletto, di preferenza, tra i membri del Consiglio Direttivo e ha la funzione di sovrintendere alle attività di carattere sanitario svolte dall'Ente, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei volontari.  Vigila sulla corretta osservanza delle norme igieniche e preventive da parte del personale dipendente e volontario, negli ambienti e nei mezzi operativi.

    2.  Egli esplica le funzioni stabilite dalla legge e dalle convenzioni eventualmente stipulate dall'Associazione con le autorità competenti.

    3.  Nel caso egli fosse nominato esternamente al Consiglio Direttivo, egli è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo.

  • Articolo 31 - Responsabile automezzi

    1.  Il Responsabile automezzi è eletto, di preferenza, tra i membri del Consiglio Direttivo e ha la funzione di sovrintendere alla manutenzione degli automezzi dell'Associazione controllandone e mantenendone l'efficienza,

    2.  Nel caso egli fosse nominato esternamente al Consiglio Direttivo, egli è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo.

  • Articolo 32 - Giunta esecutiva

    1.  La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Economo.

    2.  Essa si riunisce, di norma, una volta ogni 15 giorni e ha la funzione di di:

         a)  Occuparsi degli affari amministrativi ordinari dell'Associazione;

         b)  Sorvegliare l'andamento dei servizi e delle attività dell'Associazione.

    3.  In caso di straordinaria necessità ed urgenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo la ratifica del medesimo nella sua prima riunione.

    4.  La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza dei 3 componenti e delibera all'unanimità.

  • Articolo 33 - Organi di Controllo

    1.   L'Associazione può nominare un Organo di Controllo al quale sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 30 del Dlgs 117/17 e s.m.i..

    2.  La disciplina dell'Organo di Controllo, ivi inclusi i casi di obbligatorietà della nomina è dettata dall'art. 30 del Dlgs 117/17 e s.m.i.

    3.  L'Associazione può nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro ai quali sono attribuiti i compiti previsti dall'articolo 31 del Dlgs 117/17 e s.m.i.

    4.  La disciplina del Revisore Legale dei Conti, ivi inclusi i casi di obbligatorietà della nomina è dettata dall'articolo 31 del Dlgs 117/17 e s.m.i.

  • Articolo 34 - Libri sociali obbligatori

    1.   Ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 117/17 e s.m.i. l'Associazione deve tenere:

         a)  Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

         b)  Il libro degli associati;

         c)  Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

         d)  Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi.

    2.  Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.  Il consenso di intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

  • TITOLO V - ORGANI ASSOCIATIVI AUSILIARI
  • Articolo 35 - Assemblea del Corpo dei Militi Volontari

    1.  L'Assemblea del Corpo dei Militi Volontari è costituita dai soci volontari attivi.

    2.  Essa è convocata quando il Presidente o il Responsabile dei Volontari lo ritengano opportuno.

    3.  Essa è presieduta dal presidente o dal Responsabile dei Volontari o in mancanza di questi, da una persona nominata dal Consiglio Direttivo.  E' validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti almeno un decimo dei soci volontari.  Delibera a maggioranza dei presenti.

    4.  L'Assemblea del Corpo dei Militi Volontari propone al Consiglio Direttivo provvedimenti circa l'organizzazione e le necessità del Corpo dei Militi Volontari e circa la propaganda del volontariato.

    5.  Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale, ad opera della persona delegata da chi presiede l'Assemblea, da trascrivere nell'apposito libro e da conservare nella sede dell'Associazione.

  • TITOLO VI - ELEZIONI
  • Articolo 36 - Norme generali

    1.  Le elezioni delle cariche sociali e segnatamente del Consiglio, hanno luogo ogni 3 anni e si svolgono, di norma, entro il mese di Agosto.  Possono partecipare alle operazioni di voto i vecchi soci che abbiano rinnovato la tessera al momento delle votazioni, anche il giorno stesso in cui esse si svolgono e tutti i nuovi soci che abbiano sottoscritto la tessera dell'anno corrente almeno da 90 giorni antecedenti il giorno delle votazioni.

    2.  Almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle elezioni, il Consiglio Direttivo porta a conoscenza dei soci la data fissata e le modalità per la presentazione delle candidature a mezzo di avviso da pubblicare all'albo nella sede sociale e da divulgare con i mezzi di informazione ritenuti più idonei.

  • Articolo 37 - Comitato elettorale

    1.  Il Consiglio Direttivo, nella seduta precedente alle elezioni, nomina il Comitato Elettorale composto da 5 soci e 2 supplenti.  A loro volta, i membri della commissione, eleggeranno al loro interno il Presidente.

    2.  Il Comitato Elettorale i cui componenti dovranno essere soci regolarmente iscritti e non potranno essere candidati, constata la regolarità delle presentazioni, provvede alla formazione delle liste dei candidati verificandone il possesso dei requisiti; stabilisce, d'intesa con il Consiglio Direttivo, luogo ed orari di apertura del seggio dandone informazione ai soci nei modi di cui all'articolo precedente; sovrintende alle operazioni elettorali, che dovranno svolgersi con la contestuale e continua presenza di almeno 3 componenti del Comitato stesso; provvede allo scrutinio delle schede, formulando la graduatoria dei candidati sulla base dei voti da ciascuno riportati, proclama infine gli eletti.

  • Articolo 38 - Candidature

    1.  Proposte di candidatura agli Organi Associativi potranno essere presentate al Comitato Elettorale in tutto il periodo che intercorre dalla data della sua nomina fino a 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.

    2.  Ogni singola candidatura dovrà essere presentata e sottoscritta da non meno di 5 soci, regolarmente iscritti da almeno 12 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa.  Possono candidarsi alle cariche sociali tutti i soci in regola con la tessera associativa (timbro annuale e ricevuta registrata) sia dell'anno corrente che dell'anno antecedente quello delle votazioni.

    3.  Non si possono candidare gli associati che, al momento della candidatura, appartengono a organi direttivi di associazioni ONLUS, società e/o cooperative che svolgono, in maniera prevalente, le stesse attività dell'Associazione.

    4.  Non si possono candidare gli associati che, al momento della candidatura, intrattengono costanti e/o rilevanti rapporti economici e commerciali con l'Associazione.

    5.  non si possono candidare gli associati che, al momento della candidatura, hanno rapporti di lavoro subordinato con l'Associazione.

    6.  Non si possono candidare i soci che, al momento della candidatura, risultino parenti entro il 2° grado con i dipendenti dell'Associazione e/o dipendenti di Enti e società partecipate e/o collegate ad essa.

    7.  Sono ineleggibili gli associati che abbiano riportato condanne penali o abbiano in corso procedimenti penali o carichi pendenti.  A tal fine in sede di presentazione delle candidature il socio è tenuto a presentare idonea autocertificazione da verificare e confermare in caso di elezione.

    8.  In casi di mancata, o irregolare, o insufficiente presentazione di candidature che comportino comunque un numero di candidati inferiore al numero dei posti da ricoprirsi negli organi associativi, risulteranno eleggibili tutti i soci in possesso dei requisiti di idoneità alla candidatura.

  • Articolo 39 - Votazioni

    1.  Le elezioni hanno luogo dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del giorno indicato dal Consiglio Direttivo e avvengono a mezzo di scheda segreta.

    2.  Le schede che saranno di formato e qualità unici, dovranno recare a stampa e in ordine alfabetico i nominativi dei soci candidati, indicandone la categoria di appartenenza.  Il voto sarà espresso mediante l'apposizione di una crocetta a fianco del nome dei candidati prescelti o dei corrispondenti numeri in misura non superiore a quelli eleggibili.

    3.  Ogni scheda, prima di essere consegnata all'elettore, dovrà essere vidimata col timbro dell'Associazione e la firma di almeno1 dei componenti del Comitato Elettorale.

    4.  Saranno considerate nulle le schede che siano prive della vidimazione e della firma e quelle che portino altri segni, macchie o scritte che le possano comunque rendere riconoscibili o nelle quali siano espresse preferenze in numero superiore agli eleggibili.

    5.  L'ammissione al voto è subordinata all'identificazione personale del socio da parte del Comitato Elettorale o alla presentazione di un documento di riconoscimento.

    6.  Il Comitato Elettorale prende le proprie decisioni deliberando a maggioranza e facendo tutto constatare nel relativo processo verbale.  Nella sala delle operazioni di voto saranno esposti a cura del Comitato Elettorale unicamente fac-simili della scheda.  Terminate le operazioni di voto, il Comitato Elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede registrando i voti ottenuti dai singoli candidati.  Sulla base delle risultanze elettorali, infine, proclama gli eletti.  A parità di voti è eletto il socio con maggior anzianità di servizio all'interno dell'Associazione.

    7.  Gli organi associativi elettivi scaduti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti.

    8.  Nel caso previsto dall'art. 38 comma 9 del presente statuto, la scheda conterrà tante righe quanti sono gli eleggibili e in quelle, l'elettore scriverà cognome e nome del socio prescelto.

  • Articolo 40 - Contestazioni e validità

    1.  Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali dovranno essere rivolte, mediante lettera scritta, al Comitato Elettorale entro e non oltre il termine di 48 ore dalla proclamazione degli eletti.  Il Comitato Elettorale decide entro le successive 48 ore con definitivo ed inappellabile giudizio.

    2.  Tutti i verbali della Commissione Elettorale relativi alla proclamazione degli eletti, l'ordine dei candidati non eletti con relative preferenze e i verbali contenenti i giudizi circa le contestazioni verranno esposti per 7 giorni nei locali dell'Associazione.

    3.  Le elezioni sono comunque valide a prescindere da quale sia il numero dei votanti.

  • Articolo 41 - Scioglimento dell'Associazione

    1.  L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.  In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Dlgs 117/17 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

  • Articolo 42 - Rinvio

    1.  Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Informazioni

Pubblica Assistenza Luni

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